Art. 61
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all';
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all', lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47;
d) la perdita del grado per rimozione, di cui all', comma primo, n. 6.
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