Art. 20
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.
La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una, all'altra posizione.
Salvo quanto previsto dall', comma secondo, la sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-20