Art. 23
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna allo arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
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