Art. 19

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio. Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, nè altro assegno. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà: il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
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