Art. 25

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto Ministeriale.
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