Art. 25
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto Ministeriale.
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