Art. 20 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 20

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una, all'altra posizione. Salvo quanto previsto dall', comma secondo, la sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
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