Art. 61 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 61

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all', lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47; d) la perdita del grado per rimozione, di cui all', comma primo, n. 6.
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