Art. 67

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Il componente ricusato è sostituito. Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilità o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro è deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-67

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo