Art. 67
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.
La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
Il componente ricusato è sostituito.
Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilità o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro è deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.
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