Art. 73
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Agli effetti, della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'.
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