Art. 79
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 8 ago 1965
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio,
qualifica non inferiore a "nella media"
e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'.
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