Art. 79 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 79

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 8 ago 1965
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, qualifica non inferiore a "nella media" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione: a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità; b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'.
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