Art. 72

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
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