Art. 55
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:
a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano date luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi e servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
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