Art. 51

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo