Art. 46

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge. I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, previa intesa col Ministro per il tesoro.
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