Art. 49
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.
In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
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