Art. 53
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile ai servizio militare.
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