Art. 53 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 53

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile ai servizio militare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-53