Art. 40
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall', eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-40