Art. 38
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.
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