Art. 35

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo