Art. 32

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 7 nov 1985
Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. È del pari dispensato dal servizio permanente, ed e collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. La dispensa dai servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata al prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonchè in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell', a seconda della durata del Servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
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