Art. 36
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dai servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio della Commissione provinciale di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
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