Art. 116

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto. I sottuficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.
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