Art. 114

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1ª classe, vincolati a ferma o rafferma.
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