Art. 113

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 8 ago 1965
Salvo quanto disposto dall' della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite: dal direttore della divisione, forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente; da quattro membri scelti tra le seguenti categorie: funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello. Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli SO, 93 e 98 la Commissione giudicatrice può essere integrata da esperti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore .
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