Art. 111

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore, qualora ritenga che un militari dichiarato idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o per la promozione abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra nei riguardi del militare stesso proposta di cancellazione dalla graduatoria di merito. Sulla proposta decide il Ministro sentita la Commissione di avanzamento di cui all'. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione del militare nella graduatoria di merito sono sospesi. Il militare cancellato dalla graduatoria di merito non è idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o della promozione. Allo stesso e data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-111

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