Art. 107

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di la classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.
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