Art. 103

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma. Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianità. Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.
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