Art. 104

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 7 dic 1969
L'avanzamento per merito straordinario può avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità, ed abbiano corso grave pericolo di vita per, tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore. In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.
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