Art. 106

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
In tempo di guerra può essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri, e marescialli di 3ª e 2ª classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell', comma terzo. La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la deteriminò ed è conferita dai Ministro dell'interno, su proposta del Comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'. La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data, del fatto d'arme.
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