Art. 96

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 8 ago 1965
L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe la luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. Allo avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti previsti dall', i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave. La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'.
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