Art. 95
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 8 ago 1965
Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis.
Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità
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