Art. 91

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 8 ago 1965
Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro è requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe. L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-91

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo