Art. 90
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 8 ago 1965
L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità, seguendo l'ordine di ruolo.
All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall' e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio,
qualifica non inferiore a "nella media"
, non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre più gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.
La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-90