Art. 118
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente di causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, l'indennità speciale prevista dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-118