Art. 118

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente di causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, l'indennità speciale prevista dall'.
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