Art. 121

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le norme della presente legge.
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