Art. 124
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lira 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio
Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma
(Legge 11 marzo 1955, n. 85)
1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 58
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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