Art. 114
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1ª classe, vincolati a ferma o rafferma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-114