Art. 37
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni
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