Art. 38
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.
Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.
Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione
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