Art. 41
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dello è commisurato:
1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidità permanente, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilità di retribuzione, a titolo di integrazione.
Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non può superare l'importo di trenta mensilità, salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidità non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennità di anzianità superiore.
Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilità.
Qualora i figli minori siano più di uno, oltre l'integrazione predetta è dovuta una ulteriore mensilità per ogni figlio minore oltre il primo.
Il capitale complessivo non può tuttavia superare lo importo di 35 mensilità, salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennità di anzianità di importo superiore.
Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potrà eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennità di anzianità che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di età.
Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennità di anzianità si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;
2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità
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