Art. 42

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 1 set 1971
Le prestazioni di cui al precedente sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte: per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile; per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell', al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali .
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