Art. 45

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 1 set 1971
Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall' per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore. Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro. La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda. Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda. Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione .
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