Art. 48

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 1 set 1971
Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione. I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo. Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377#art-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo