Art. 37 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 37

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 1 set 1971
La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni .
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