Art. 16

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore) Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.
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