Art. 10

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Attribuzioni del Consiglio superiore) Spetta al Consiglio superiore di deliberare: 1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati; 2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonchè dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonchè dei componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello; 3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione; 4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati; 5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie. Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
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